Il quesito, e i suoi confini
Il quesito tipico rivolto al perito riguarda l’idoneità a rendere testimonianza: se il minore possieda la capacità di percepire, memorizzare, rievocare ed esporre i fatti, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni.
Va detto subito ciò che il perito non è chiamato a stabilire: se i fatti siano avvenuti. Quella valutazione spetta al giudice, e un elaborato che vi si spinga eccede il mandato.
Ne segue un’ulteriore precisazione, importante perché ricorre nei fraintendimenti: valutare l’idoneità non equivale a valutare l’attendibilità del racconto. La prima riguarda le capacità cognitive del minore, la seconda il contenuto specifico, e la seconda è materia del giudizio, non della perizia.
Perché la procedura conta più del contenuto
La ragione tecnica è la stessa che rende questo ambito così delicato.
La memoria dei bambini è accurata ma vulnerabile alla suggestione. Domande chiuse, colloqui ripetuti, aspettative di chi conduce e materiali suggestivi possono introdurre contenuti che il bambino incorpora nel proprio ricordo.
Il punto decisivo, dimostrato sperimentalmente: un ricordo indotto risulta indistinguibile da uno reale, dettagliato, coerente, riferito con convinzione. Non è menzogna, ed è per questo che l’analisi del contenuto da sola non basta a discriminare.
Ne deriva che l’elemento su cui si può realmente valutare è come il racconto è stato raccolto, non quanto suona convincente.
Le regole tecniche
- Ascolto condotto da personale formato, con domande aperte e senza anticipare contenuti.
- Videoregistrazione integrale, che consente di verificare come si è arrivati alle risposte.
- Numero limitato di incontri: la ripetizione aumenta la coerenza del racconto senza aumentarne l’accuratezza.
- Ricorso all’incidente probatorio con modalità protette, per raccogliere la testimonianza una sola volta in condizioni controllate ed evitare la ripetizione dell’esperienza.
- Separazione fra chi valuta e chi sostiene terapeuticamente il minore: sono ruoli incompatibili, e la loro sovrapposizione compromette entrambi.
In Italia il riferimento tecnico condiviso è costituito dalle linee guida elaborate dalla comunità professionale in materia di abuso su minori, che definiscono metodo e cautele.
Va segnalato inoltre che l’ascolto non deve avvenire in presenza dei genitori, per evitare condizionamenti, e che l’accertamento di eventuali contaminazioni precedenti fa parte del compito peritale.
Su strumenti e conclusioni
Due punti su cui la letteratura è più restrittiva di quanto la prassi talvolta suggerisca.
Non esistono test psicologici in grado di stabilire se una persona abbia subito un abuso, e l’assenza di sintomi non esclude l’evento come la loro presenza non lo dimostra. I quadri sintomatologici osservati sono aspecifici.
Gli strumenti proiettivi (disegni, interpretazione di materiali ambigui) hanno validità limitata per questo scopo e non possono fondare conclusioni. L’uso di bambole anatomiche è oggetto di critiche documentate per il rischio di indurre risposte.
Le conclusioni peritali vanno formulate in termini proporzionati a ciò che i dati consentono, esplicitando metodo, fonti e limiti. Un elaborato che esprime certezze su ciò che il metodo non può accertare è tecnicamente debole, indipendentemente dalla direzione in cui conclude.
Ciò che è in gioco
Vale la pena dirlo, perché il rigore procedurale viene talvolta letto come diffidenza verso i minori.
È il contrario: le stesse regole proteggono da entrambi gli errori. Un ascolto mal condotto può produrre un racconto inutilizzabile in giudizio anche quando l’abuso è avvenuto, e questo danneggia il bambino più di chiunque altro.
Va tenuto presente che il fenomeno statisticamente dominante non sono le accuse infondate ma la mancata emersione: la larga maggioranza degli abusi non viene mai segnalata.
E che la durata del procedimento produce un danno indipendente dall’esito: è la ragione più forte per chiedere tempi rapidi.
Domande frequenti
Il perito stabilisce se l’abuso e avvenuto?
No: valuta l’idoneita del minore a rendere testimonianza. L’accertamento dei fatti spetta al giudice.
Perche il numero di colloqui e limitato?
Perche la ripetizione aumenta la coerenza del racconto senza aumentarne l’accuratezza, e ogni ripetizione espone il minore a un’ulteriore esperienza dolorosa.
Esistono test che accertano un abuso?
No. I quadri sintomatologici sono aspecifici, e l’assenza di sintomi non esclude l’evento come la presenza non lo dimostra. Gli strumenti proiettivi non fondano conclusioni.
Chi valuta puo anche seguire il minore in terapia?
No: sono ruoli incompatibili, e la loro sovrapposizione compromette sia la valutazione sia il percorso di sostegno.
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