Psicologia del Lavoro e Organizzazioni

Il ruolo dello psicologo giuridico nominato dal Magistrato in processi di presunto abuso sessuale su minore

Quando un minore è coinvolto in un procedimento per presunto abuso, lo psicologo nominato dal giudice risponde a domande tecniche precise. Sapere quali sono (e quali no) è il modo migliore per capire cosa quell’accertamento può stabilire. Articolo divulgativo, non consulenza legale né clinica. Per segnalazioni riguardanti minori: Telefono Azzurro 19696. In caso di emergenza: […]

Il ruolo dello psicologo giuridico nominato dal Magistrato in processi di presunto abuso sessuale su minore
Quando un minore è coinvolto in un procedimento per presunto abuso, lo psicologo nominato dal giudice risponde a domande tecniche precise. Sapere quali sono (e quali no) è il modo migliore per capire cosa quell’accertamento può stabilire.
Articolo divulgativo, non consulenza legale né clinica. Per segnalazioni riguardanti minori: Telefono Azzurro 19696. In caso di emergenza: 112.

Il quesito, e i suoi confini

Il quesito tipico rivolto al perito riguarda l’idoneità a rendere testimonianza: se il minore possieda la capacità di percepire, memorizzare, rievocare ed esporre i fatti, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni.

Va detto subito ciò che il perito non è chiamato a stabilire: se i fatti siano avvenuti. Quella valutazione spetta al giudice, e un elaborato che vi si spinga eccede il mandato.

Ne segue un’ulteriore precisazione, importante perché ricorre nei fraintendimenti: valutare l’idoneità non equivale a valutare l’attendibilità del racconto. La prima riguarda le capacità cognitive del minore, la seconda il contenuto specifico, e la seconda è materia del giudizio, non della perizia.

Perché la procedura conta più del contenuto

La ragione tecnica è la stessa che rende questo ambito così delicato.

La memoria dei bambini è accurata ma vulnerabile alla suggestione. Domande chiuse, colloqui ripetuti, aspettative di chi conduce e materiali suggestivi possono introdurre contenuti che il bambino incorpora nel proprio ricordo.

Il punto decisivo, dimostrato sperimentalmente: un ricordo indotto risulta indistinguibile da uno reale, dettagliato, coerente, riferito con convinzione. Non è menzogna, ed è per questo che l’analisi del contenuto da sola non basta a discriminare.

Ne deriva che l’elemento su cui si può realmente valutare è come il racconto è stato raccolto, non quanto suona convincente.

Le regole tecniche

  • Ascolto condotto da personale formato, con domande aperte e senza anticipare contenuti.
  • Videoregistrazione integrale, che consente di verificare come si è arrivati alle risposte.
  • Numero limitato di incontri: la ripetizione aumenta la coerenza del racconto senza aumentarne l’accuratezza.
  • Ricorso all’incidente probatorio con modalità protette, per raccogliere la testimonianza una sola volta in condizioni controllate ed evitare la ripetizione dell’esperienza.
  • Separazione fra chi valuta e chi sostiene terapeuticamente il minore: sono ruoli incompatibili, e la loro sovrapposizione compromette entrambi.

In Italia il riferimento tecnico condiviso è costituito dalle linee guida elaborate dalla comunità professionale in materia di abuso su minori, che definiscono metodo e cautele.

Va segnalato inoltre che l’ascolto non deve avvenire in presenza dei genitori, per evitare condizionamenti, e che l’accertamento di eventuali contaminazioni precedenti fa parte del compito peritale.

Su strumenti e conclusioni

Due punti su cui la letteratura è più restrittiva di quanto la prassi talvolta suggerisca.

Non esistono test psicologici in grado di stabilire se una persona abbia subito un abuso, e l’assenza di sintomi non esclude l’evento come la loro presenza non lo dimostra. I quadri sintomatologici osservati sono aspecifici.

Gli strumenti proiettivi (disegni, interpretazione di materiali ambigui) hanno validità limitata per questo scopo e non possono fondare conclusioni. L’uso di bambole anatomiche è oggetto di critiche documentate per il rischio di indurre risposte.

Le conclusioni peritali vanno formulate in termini proporzionati a ciò che i dati consentono, esplicitando metodo, fonti e limiti. Un elaborato che esprime certezze su ciò che il metodo non può accertare è tecnicamente debole, indipendentemente dalla direzione in cui conclude.

Ciò che è in gioco

Vale la pena dirlo, perché il rigore procedurale viene talvolta letto come diffidenza verso i minori.

È il contrario: le stesse regole proteggono da entrambi gli errori. Un ascolto mal condotto può produrre un racconto inutilizzabile in giudizio anche quando l’abuso è avvenuto, e questo danneggia il bambino più di chiunque altro.

Va tenuto presente che il fenomeno statisticamente dominante non sono le accuse infondate ma la mancata emersione: la larga maggioranza degli abusi non viene mai segnalata.

E che la durata del procedimento produce un danno indipendente dall’esito: è la ragione più forte per chiedere tempi rapidi.

Domande frequenti

Il perito stabilisce se l’abuso e avvenuto?

No: valuta l’idoneita del minore a rendere testimonianza. L’accertamento dei fatti spetta al giudice.

Perche il numero di colloqui e limitato?

Perche la ripetizione aumenta la coerenza del racconto senza aumentarne l’accuratezza, e ogni ripetizione espone il minore a un’ulteriore esperienza dolorosa.

Esistono test che accertano un abuso?

No. I quadri sintomatologici sono aspecifici, e l’assenza di sintomi non esclude l’evento come la presenza non lo dimostra. Gli strumenti proiettivi non fondano conclusioni.

Chi valuta puo anche seguire il minore in terapia?

No: sono ruoli incompatibili, e la loro sovrapposizione compromette sia la valutazione sia il percorso di sostegno.

Il perito valuta l’idoneita a testimoniare, non se i fatti siano avvenuti: quella e materia del giudice. Cio che rende valutabile un racconto e il modo in cui e stato raccolto, perche un ricordo indotto e indistinguibile da uno autentico. Le regole (domande aperte, pochi incontri, videoregistrazione, ruoli separati) proteggono da entrambi gli errori possibili. Nessun test accerta un abuso, e il fenomeno dominante resta la mancata emersione.
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