Psicologia dello Sviluppo ed Educazione

Bisogni Educativi Speciali e Inclusione scolastica

La categoria dei bisogni educativi speciali ha cambiato il modo in cui la scuola italiana risponde alle difficoltà di apprendimento. Il quadro normativo è però cambiato più volte da allora, e alcune distinzioni continuano a essere confuse anche fra addetti ai lavori. Articolo divulgativo aggiornato al quadro normativo attuale. Non sostituisce il confronto con la […]

Psicolab — Bisogni Educativi Speciali e Inclusione scolastica
La categoria dei bisogni educativi speciali ha cambiato il modo in cui la scuola italiana risponde alle difficoltà di apprendimento. Il quadro normativo è però cambiato più volte da allora, e alcune distinzioni continuano a essere confuse anche fra addetti ai lavori.
Articolo divulgativo aggiornato al quadro normativo attuale. Non sostituisce il confronto con la scuola o con i servizi: per una diagnosi il riferimento è il servizio sanitario o un ente accreditato.

Tre situazioni diverse

La direttiva ministeriale del 2012 e la circolare dell’anno successivo hanno introdotto una categoria ampia. Al suo interno vanno distinte tre condizioni che seguono percorsi differenti.

Disabilità certificata: dà diritto all’insegnante di sostegno e al Piano Educativo Individualizzato.

Disturbi specifici dell’apprendimento, disciplinati dalla legge 170 del 2010: non prevedono il sostegno ma danno diritto a misure compensative e dispensative, formalizzate in un Piano Didattico Personalizzato.

Altre situazioni di svantaggio: socioeconomico, linguistico, culturale, o difficoltà non riconducibili alle categorie precedenti: qui non serve una certificazione clinica, e la scuola può attivare un piano personalizzato sulla base di considerazioni pedagogiche motivate.

Va segnalato il punto più frainteso: nella terza situazione la personalizzazione è una scelta del consiglio di classe, temporanea e rivedibile, non un’etichetta permanente sullo studente.

Cosa è cambiato dopo

Il testo originale si ferma al 2012. Le modifiche successive sono sostanziali.

Il decreto legislativo 66 del 2017 ha ridefinito l’inclusione scolastica introducendo il Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri della Classificazione internazionale del funzionamento, che ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

È un cambiamento di impostazione, non solo di nomenclatura: la valutazione si sposta dall’elenco dei deficit alla descrizione del funzionamento in contesto, considerando barriere e facilitatori ambientali.

È stato inoltre adottato un modello nazionale di PEI, con l’obiettivo di rendere omogenea una documentazione che variava molto fra territori.

Cosa funziona, secondo la ricerca

Il quadro normativo dice cosa va fatto. La ricerca educativa dice cosa produce risultati.

  • L’inclusione in classe comune è associata a esiti uguali o migliori rispetto alla separazione, sia per gli studenti con disabilità sia per i compagni. Il timore che l’inclusione danneggi la classe non trova sostegno.
  • Ciò che determina l’esito non è la presenza in aula ma la qualità delle pratiche: la sola collocazione fisica non produce inclusione.
  • La progettazione universale (predisporre materiali accessibili a tutti fin dall’inizio) riduce il bisogno di adattamenti individuali successivi.
  • Le aspettative dell’insegnante influenzano gli esiti, e le aspettative basse associate a un’etichetta sono un rischio documentato.
  • L’insegnamento fra pari e l’apprendimento cooperativo strutturato hanno evidenze positive per tutti.
  • La corresponsabilità del docente curricolare è determinante: dove il sostegno diventa delega, l’inclusione non si realizza.

Va aggiunto un punto sul quale la ricerca è netta: gli stili di apprendimento (l’idea che ciascuno impari meglio con un canale preferito e che l’insegnamento vada adattato a quello) non hanno ricevuto conferma sperimentale. È una delle credenze più diffuse fra gli insegnanti e una delle meno supportate.

I rischi del sistema

Due criticità meritano di essere nominate.

La prima è la sovraidentificazione: quando la categoria si allarga, il rischio è che difficoltà legate a condizioni sociali o a didattica inadeguata vengano lette come caratteristiche dell’alunno. La letteratura internazionale documenta una sovrarappresentazione di studenti stranieri e di famiglie svantaggiate nelle categorie di bisogno educativo speciale.

La seconda è la burocratizzazione: il piano personalizzato ha valore se orienta la pratica quotidiana; se resta un documento compilato e archiviato, assorbe tempo senza produrre effetti.

Il criterio di verifica è semplice e concreto: chiedersi se ciò che accade in aula sarebbe diverso senza quel documento.

Domande frequenti

BES e disabilita sono la stessa cosa?

No. La disabilita certificata da diritto al sostegno e al PEI; i disturbi specifici dell’apprendimento danno diritto a un PDP; le altre situazioni di svantaggio possono avere un piano personalizzato senza certificazione.

Serve sempre una diagnosi?

No: per le situazioni di svantaggio la personalizzazione e una decisione pedagogica del consiglio di classe, temporanea e rivedibile.

Cosa e cambiato dopo il 2012?

Il decreto legislativo 66 del 2017 ha introdotto il Profilo di Funzionamento secondo i criteri ICF, sostituendo diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, ed e stato adottato un modello nazionale di PEI.

L’inclusione penalizza il resto della classe?

I dati non lo sostengono: gli esiti risultano uguali o migliori per tutti. Cio che conta non e la presenza in aula ma la qualita delle pratiche didattiche.

Sotto la stessa sigla convivono tre situazioni con percorsi diversi, e solo le prime due richiedono una certificazione. Il quadro e cambiato dal 2012: il Profilo di Funzionamento secondo i criteri ICF ha spostato la valutazione dai deficit al funzionamento in contesto. L’inclusione produce esiti uguali o migliori per tutti, ma dipende dalle pratiche e non dalla collocazione in aula. I rischi reali sono la sovraidentificazione di difficolta sociali e la burocratizzazione dei piani.
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