Per mobilità si intende la capacità, l´abilità e la disposizione della persona ad affrontare in modo autonomo ambienti, spazi e situazioni, in condizioni di sicurezza, con sforzi compatibili rispetto al rendimento e all´obiettivo da raggiungere.
Istituito dalla Legge 223/1991, costituisce per i lavoratori che hanno perso il lavoro una forma di sussidio temporaneo. Il trattamento di mobilità è riconosciuto a operai, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, provenienti da imprese diverse da quelle edili, il cui rapporto di lavoro si è interrotto per effetto di licenziamenti collettivi.
La durata massima del trattamento di mobilità dipende dall´età del lavoratore e va da 1 anno per coloro che hanno meno di 40 anni, a 2 anni per chi ha compiuto 40 anni, fino a 3 anni per chi ha compiuto 50 anni (al sud, detti limiti sono elevati di un ulteriore anno).