Psicologia del Lavoro e Organizzazioni

Sai che Cos’è lo Stalking?

Sapere cos’è lo stalking serve poco senza sapere cosa farne. Questa pagina si concentra sul lato pratico: cosa costituisce prova, cosa si può chiedere e quale strumento (spesso proposto) è invece controindicato. Numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e anonimo, 24 ore su 24, anche via chat; in emergenza 112. Articolo divulgativo, non consulenza legale. […]

Psicolab — Sai che Cos’è lo Stalking?
Sapere cos’è lo stalking serve poco senza sapere cosa farne. Questa pagina si concentra sul lato pratico: cosa costituisce prova, cosa si può chiedere e quale strumento (spesso proposto) è invece controindicato.
Numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e anonimo, 24 ore su 24, anche via chat; in emergenza 112. Articolo divulgativo, non consulenza legale. Questa pagina rielabora la cronaca di un incontro pubblico del 2012: il quadro normativo è stato successivamente aggiornato.

La norma

L’articolo 612-bis del codice penale, introdotto nel 2009, punisce chi con condotte reiterate minaccia o molesta qualcuno provocando un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di persone care, o costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita.

Alcuni elementi pratici.

  • È un reato comune: può essere commesso da chiunque, indipendentemente dal sesso e dalla relazione con la persona offesa.
  • Sulla reiterazione, la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte, se idonee a produrre l’effetto descritto.
  • Si procede di norma a querela, con termine più lungo di quello ordinario, e d’ufficio in casi determinati.
  • La querela per questo reato, una volta proposta, è di norma irrevocabile nei casi più gravi: una scelta del legislatore volta a sottrarre la persona offesa alla pressione di ritirarla.

Il quadro è stato successivamente rafforzato dalla legge del 2019 nota come Codice Rosso, con pene più elevate, nuove fattispecie e tempi accelerati per l’ascolto della persona offesa.

Cosa costituisce prova

È l’aspetto più decisivo e il meno trattato.

Poiché il reato è costituito dalla reiterazione, ciò che conta è la ricostruzione di una serie, non la gravità di un singolo episodio.

Sono utilizzabili: messaggi, email e registri di chiamate conservati integralmente, con data e ora; annotazioni proprie degli episodi, redatte subito dopo; testimonianze di chi ha assistito; certificazioni mediche o psicologiche che documentino lo stato di ansia; prova dei cambiamenti di abitudini, un percorso modificato, un turno cambiato, un trasloco.

Un’avvertenza pratica: non cancellare i messaggi sgradevoli, per quanto sia il primo impulso. È la documentazione su cui si fonda il procedimento.

Uno strumento controindicato

L’incontro riportava, accanto alla trattazione dello stalking, una relazione sulla mediazione familiare.

Va detto con chiarezza che la mediazione è controindicata in presenza di violenza o di condotte persecutorie.

Il motivo è strutturale: la mediazione presuppone parti in posizione paritaria che negoziano. Dove esiste una relazione di controllo e di paura quella parità non c’è, e il tavolo diventa un’occasione di contatto e di ulteriore pressione.

È un principio recepito dalla Convenzione di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedure di risoluzione alternativa nei casi di violenza contro le donne.

Accostare i due temi, come faceva quel programma, è un errore che si ripete con frequenza.

Sulle denunce strumentali

Il testo originale accennava alla possibilità che una denuncia venga usata come arma, definendola un’eccezione.

La precisazione è corretta e va rafforzata: le denunce deliberatamente false sono una minoranza ridotta, mentre il fenomeno di gran lunga più rilevante è quello opposto, la mancata denuncia, che riguarda la maggioranza dei casi.

Menzionare il sospetto accanto alla descrizione del reato produce un effetto documentato: riduce la credibilità attribuita a chi denuncia e ritarda la richiesta di aiuto.

Cosa si può ottenere

Oltre al procedimento penale, esistono strumenti che vale la pena conoscere.

L’ammonimento del questore, richiedibile prima della querela: formalizza un avvertimento, non richiede il procedimento penale e aggrava le conseguenze in caso di prosecuzione.

Le misure cautelari, fra cui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche a luoghi non predeterminati) e oggi il braccialetto elettronico.

Il risarcimento del danno, che comprende le spese sostenute, il danno biologico documentato da valutazione medico-legale e le conseguenze sulla vita di relazione.

E i centri antiviolenza, che offrono assistenza legale e psicologica gratuita e (elemento decisivo) conducono una valutazione del rischio prima di qualunque passo.

Domande frequenti

Quanti episodi servono?

La giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due condotte, se idonee a provocare un grave stato di ansia, un fondato timore o l’alterazione delle abitudini di vita.

Cosa conservare?

Tutto: messaggi, email, registri di chiamate, annotazioni scritte subito dopo gli episodi, testimonianze e certificazioni mediche. Il reato è costituito dalla serie, non dal singolo fatto.

La mediazione familiare può aiutare?

No, è controindicata in presenza di violenza o condotte persecutorie: presuppone parti paritarie, e dove c’è controllo e paura diventa un’occasione di contatto e di pressione.

Serve per forza denunciare subito?

Esiste l’ammonimento del questore, che precede la querela e non richiede il procedimento penale. In ogni caso conviene rivolgersi prima al 1522 o a un centro antiviolenza per una valutazione del rischio.

Poiché il reato è costituito dalla reiterazione, la cosa più utile che si può fare subito è conservare tutto: messaggi, registri, annotazioni scritte a caldo, prova dei cambiamenti di abitudini. Esistono strumenti prima della querela, a partire dall’ammonimento del questore. Va invece esclusa la mediazione familiare, controindicata dove ci sono violenza o controllo perché presuppone una parità che non esiste. E il sospetto sulle denunce strumentali va tenuto nella sua proporzione reale: il fenomeno dominante è la mancata denuncia.
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