Psicologia del Lavoro e Organizzazioni

La Mediazione Familiare e il processo giuridico della Separazione a confronto

La mediazione familiare non è una terapia di coppia né un percorso per riconciliarsi: serve a costruire accordi praticabili fra persone che si stanno separando. Su cosa produca esistono dati, e su quando non vada usata esistono indicazioni precise. Articolo divulgativo, non consulenza legale. In presenza di violenza domestica la mediazione non è indicata: numero […]

Psicolab — La Mediazione Familiare e il processo giuridico della Separazione a confronto
La mediazione familiare non è una terapia di coppia né un percorso per riconciliarsi: serve a costruire accordi praticabili fra persone che si stanno separando. Su cosa produca esistono dati, e su quando non vada usata esistono indicazioni precise.
Articolo divulgativo, non consulenza legale. In presenza di violenza domestica la mediazione non è indicata: numero antiviolenza 1522. Il quadro normativo è cambiato rispetto al testo originale del 2013: si veda oltre.

Cos’è, e cosa non è

La mediazione familiare è un percorso condotto da un terzo imparziale in cui i genitori che si separano definiscono gli accordi sulla gestione dei figli e sugli aspetti pratici della riorganizzazione.

Va distinta da tre cose con cui viene confusa.

Non è terapia di coppia: non si occupa della relazione né del suo recupero.

Non è consulenza legale: il mediatore non rappresenta nessuna delle parti e non stabilisce diritti. Gli accordi raggiunti devono essere verificati dai rispettivi avvocati e recepiti nelle sedi competenti.

Non è arbitrato: il mediatore non decide. Se le parti non trovano un accordo, il percorso si chiude senza esito e la decisione resta al giudice.

Il quadro attuale

Dal 2013 la disciplina è cambiata in modo rilevante.

È stata introdotta la negoziazione assistita dagli avvocati per separazione e divorzio, che consente di definire l’accordo senza il procedimento giudiziale ordinario.

E la riforma processuale del 2022 ha dedicato attenzione specifica alla mediazione familiare, prevedendo la possibilità che il giudice ne informi le parti e le inviti a valutarla, con il vincolo esplicito che la partecipazione resti volontaria e che il contenuto non sia utilizzabile nel procedimento.

Sono due elementi decisivi: senza volontarietà e senza riservatezza il percorso non funziona.

Cosa produce

Le valutazioni disponibili indicano alcuni risultati.

Percentuali elevate di accordo fra chi vi partecipa, e maggiore soddisfazione rispetto al procedimento contenzioso.

Migliore rispetto degli accordi nel tempo e minore ricorso a nuovi procedimenti: un effetto rilevante, perché la litigiosità ripetuta è ciò che espone di più i figli.

Tempi e costi inferiori.

Va detto con altrettanta precisione ciò che non risulta: gli studi non mostrano effetti consistenti sulla riduzione del conflitto psicologico fra gli ex partner né sul benessere individuale. La mediazione produce accordi migliori, non relazioni migliori.

E parte del vantaggio osservato dipende dall’autoselezione: chi accetta di mediare è chi ha già una disponibilità al dialogo.

Perché conta comunque

Il collegamento con ciò che sappiamo sui figli è diretto.

Il fattore che pesa di più sul benessere dei minori dopo una separazione non è la separazione ma l’esposizione al conflitto.

Un procedimento contenzioso prolungato è per costruzione un amplificatore di conflitto: richiede di documentare le mancanze dell’altro, e i figli diventano oggetto di prova.

Ridurre la durata e la conflittualità del percorso è quindi un intervento sul fattore giusto, anche se non modifica i sentimenti fra gli adulti.

Quando non va usata

È la parte che il testo originale non affronta e che va detta con chiarezza.

In presenza di violenza domestica o controllo coercitivo la mediazione è controindicata.

Le ragioni sono strutturali: presuppone parti in posizione di negoziare, e dove esiste paura quella parità non c’è. Il tavolo diventa un’occasione di contatto e di pressione, e ciò che viene detto può essere usato successivamente.

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia, vieta il ricorso obbligatorio a procedure di risoluzione alternativa nei casi di violenza contro le donne.

Ne segue che una valutazione preliminare del rischio, con colloqui individuali separati, dovrebbe precedere qualunque avvio, e che l’assenza di questa fase è un elemento su cui interrogarsi.

Altre situazioni delicate: dipendenze attive gravi, disturbi psichiatrici non trattati, e forte asimmetria informativa o economica non compensata dall’assistenza legale.

Domande frequenti

La mediazione serve a riconciliarsi?

No. Serve a costruire accordi praticabili sulla gestione dei figli e sugli aspetti pratici: non si occupa della relazione né del suo recupero.

Il mediatore decide?

No, ed è la differenza con l’arbitrato. Se non si trova un accordo il percorso si chiude e la decisione resta al giudice.

Cosa produce davvero?

Più accordi, migliore rispetto nel tempo, meno nuovi procedimenti, costi e tempi inferiori. Non risultano invece effetti consistenti sul conflitto psicologico fra gli ex partner.

Vale sempre?

No. In presenza di violenza o controllo coercitivo è controindicata, perché presuppone una parità di negoziazione che non esiste. Serve una valutazione del rischio preliminare con colloqui separati.

La mediazione familiare non recupera la relazione e non decide: costruisce accordi. I dati le riconoscono più accordi, migliore rispetto nel tempo e meno nuovi procedimenti, ma nessun effetto consistente sul conflitto psicologico, produce accordi migliori, non relazioni migliori. È comunque un intervento sul fattore giusto, perché ciò che pesa sui figli è l’esposizione al conflitto e il contenzioso prolungato lo amplifica. Resta la controindicazione: dove c’è violenza o controllo, il tavolo diventa un’occasione di pressione.
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