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Legge regionale 26 luglio 2002, n.32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. 05.08.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n.23 ARTICOLO 12 (Orientamento) 1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di […]

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Legge regionale 26 luglio 2002, n.32
Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
05.08.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n.23

ARTICOLO 12 (Orientamento)

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuati in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.

2. Gli interventi e i servizi per l’orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso dell’alternanza tra i sistemi, in accordo con la rete dei servizi dell’impiego.

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