Psicologia Sociale e del Comportamento

La valutazione psico-diagnostica per il rilascio della patente di guida

In Italia la psicologia applicata al traffico è arrivata tardi e conta ancora poco. Il Codice della Strada prevede, all’articolo 119, la possibilità di una valutazione psico-diagnostica per il rilascio della patente, ma la affida a psicologi senza formazione specifica. Il confronto con la Svizzera, dove esiste la figura dello psicologo del traffico, mostra quanto […]

Psicolab — La valutazione psico-diagnostica per il rilascio della patente di guida
In Italia la psicologia applicata al traffico è arrivata tardi e conta ancora poco. Il Codice della Strada prevede, all’articolo 119, la possibilità di una valutazione psico-diagnostica per il rilascio della patente, ma la affida a psicologi senza formazione specifica. Il confronto con la Svizzera, dove esiste la figura dello psicologo del traffico, mostra quanto sia diverso l’approccio: da noi si mette una toppa, altrove si costruisce prevenzione.

Psicologia e traffico: un incontro recente in Italia

In Italia l’idea di una possibile applicazione della psicologia al traffico è comparsa soltanto pochi anni fa. All’inizio degli anni Novanta vi furono sostanzialmente due eventi che contribuirono all’avvicinamento di queste due competenze: l’entrata in vigore della legge 56/89, che disciplinava la professione dello psicologo, e l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada nel 1993. Tuttavia, il peso che il nuovo Codice della Strada attribuisce alla dimensione psichica del conducente è ben poco, rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei che hanno una lunga tradizione in questo ambito. L’obiettivo di questa analisi è comparare il sistema italiano a quello svizzero rispetto alla valutazione psico-diagnostica per il rilascio e il rinnovo della patente di guida.

Cosa dice l’articolo 119 del Codice della Strada

L’articolo 119 del Codice della Strada, che tratta i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente, stabilisce che non può conseguire patente di guida “chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica tale da impedire di condurre con sicurezza i veicoli a motore”. È tracciata così una linea di demarcazione tra chi è affetto da malattia fisica o psichica e chi non lo è: ai primi non si dà la patente, ai secondi sì. Ma a chi spetta fare da spartiacque? Il comma 2 dell’articolo 119 spiega che “l’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall’ufficio della Unità sanitaria locale territorialmente competente”.

Mancano però le istruzioni sui metodi da usare per rilevare la “malattia psichica”, come impropriamente la chiama il Codice. Scorrendo l’articolo si trovano riferimenti al diabete, alla validità di tre mesi della certificazione, alla Commissione medica locale, alla possibilità di ricorso, ai provvedimenti di sospensione. Il comma 8 rimanda al regolamento di esecuzione per i requisiti fisici e psichici e per i modelli dei certificati, ma ancora nulla sui metodi diagnostici. È il comma 9 a dire qualcosa di rilevante: “I medici di cui al comma 2 possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale”. I medici dell’Unità sanitaria locale possono cioè richiedere una valutazione psico-diagnostica a uno psicologo abilitato, quando lo ritengano opportuno.

Il confronto con la Svizzera

In Svizzera la psicologia del traffico si è integrata nelle strutture decisionali ed esecutive federali. Nell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, all’articolo 11b, si legge che l’autorità d’ammissione “invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato, qualora nutra dubbi circa l’attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore”.

Con sorpresa si nota che la formulazione dell’articolo 11b svizzero è molto simile a quella del comma 9 dell’articolo 119 italiano. Possiamo dunque ritenerci all’avanguardia come gli svizzeri in materia di psicologia del traffico? Nemmeno lontanamente. Sebbene i due articoli appaiano simili, presentano una differenza sostanziale nella terminologia: il Codice italiano parla di “psicologo abilitato alla professione”, l’Ordinanza svizzera di “psicologo del traffico”.

La differenza vera: formazione e prevenzione

La differenza non si limita alla terminologia. Sono gli intenti e le conoscenze che stanno dietro le parole a fare la differenza. Gli ambiti della psicologia del traffico sono molti: dall’attività diagnostica in ambito di trasporti alla riabilitazione dei conducenti, dall’educazione stradale all’ergonomia, dalle perizie allo sviluppo di interventi. Per operare in questo campo in modo adeguato serve una formazione specifica. Attualmente uno psicologo italiano, dopo la laurea, che ancora non comprende un insegnamento di psicologia del traffico, e dopo un anno di tirocinio, può sostenere l’esame di Stato e risultare abilitato. Ed è lo stesso psicologo che l’Ufficio sanitario locale può chiamare a una valutazione psico-diagnostica di un conducente, pur non avendo una preparazione specifica in materia.

La sensazione è quella dell’improvvisazione, del voler mettere una toppa nel punto in cui la stoffa si sbrana, anziché tessere una stoffa più resistente. Le piccole conquiste del Codice della Strada sono importanti, ma non sufficienti. Serve un cambiamento radicale nella concezione del traffico, che enfatizzi la componente preventiva più che quella riparatoria. Ne siamo però ancora molto lontani, come dimostra il fatto che nemmeno con l’entrata in vigore della patente a punti è stato previsto lo psicologo del traffico. Un altro treno, si direbbe, perso.

Domande frequenti

Cosa prevede il Codice della Strada sulla valutazione psicologica per la patente?

L’articolo 119 stabilisce che i medici dell’Unità sanitaria locale possono richiedere, se lo ritengono opportuno, una valutazione psico-diagnostica integrativa, effettuata da uno psicologo abilitato e iscritto all’albo. Non è un passaggio obbligatorio e il Codice non specifica i metodi da usare.

Che differenza c’è tra “psicologo abilitato” e “psicologo del traffico”?

Lo psicologo abilitato ha completato laurea, tirocinio ed esame di Stato, ma non necessariamente una formazione in psicologia del traffico, che in Italia non è ancora un insegnamento strutturato. Lo psicologo del traffico, previsto in Svizzera, ha invece una preparazione specifica in diagnosi, riabilitazione dei conducenti, perizie ed educazione stradale.

Perché il sistema svizzero è considerato più avanzato?

Perché la psicologia del traffico è integrata nelle strutture federali e affidata a professionisti formati apposta. In Italia una norma simile esiste sulla carta, ma manca la figura specializzata e la logica preventiva che la sostiene.

Cosa manca al sistema italiano?

Manca soprattutto un cambio di prospettiva: passare da un approccio riparatorio a uno preventivo, con formazione dedicata e una figura professionale riconosciuta. La mancata previsione dello psicologo del traffico anche con la patente a punti è indicata come segnale di questo ritardo.

Il Codice della Strada italiano ammette la valutazione psico-diagnostica per la patente, ma la affida a psicologi senza formazione specifica e la lascia facoltativa. Il confronto con la Svizzera, dove esiste lo psicologo del traffico, mostra che il problema non è la norma in sé ma la cultura che la accompagna: da noi manca l’ottica preventiva e la formazione dedicata. Finché la psicologia del traffico resterà una toppa e non un tessuto, continueremo a inseguire chi ha fatto di questo campo una disciplina.
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