Il quadro dell’iniziativa
Il corso, promosso da un centro studi di criminologia in collaborazione con una camera penale, una camera minorile e ambienti universitari, era articolato in quattro incontri per dodici ore complessive.
I destinatari erano trasversali (avvocati, psicologi, criminologi, educatori, assistenti sociali, consulenti tecnici, personale delle forze dell’ordine) con un obiettivo dichiarato: giungere a un linguaggio comune tra chi si occupa di minori.
Perché il linguaggio comune è il vero problema
Non è una formula di circostanza.
Nelle vicende che riguardano un minore intervengono professionisti con logiche profondamente diverse. Il giurista ragiona in termini di prova e di garanzie; il clinico in termini di sofferenza e di cura; il servizio sociale in termini di protezione e di progetto.
Le stesse parole significano cose diverse. «Credibilità», per un clinico, riguarda la coerenza di un racconto; per un giudice è una valutazione con conseguenze processuali. E l’interesse del minore può indicare, a seconda di chi parla, la ricostruzione dei fatti, la stabilità affettiva o l’allontanamento dal rischio.
Le divergenze più gravi in questi casi non nascono da incompetenza, ma dalla convinzione reciproca di parlare della stessa cosa.
Il nodo della rappresentanza
Il primo incontro affrontava i reati contro il minore e la nomina del rappresentante legale. È il punto tecnicamente più delicato.
Un minore non ha capacità di agire: i suoi diritti sono esercitati da chi ne ha la responsabilità genitoriale. Ma quando l’accusa riguarda proprio un genitore (o quando l’altro genitore si trova in posizione di conflitto) quel meccanismo si inceppa.
L’ordinamento risponde con la figura del curatore speciale, che rappresenta il minore in autonomia rispetto agli adulti coinvolti.
Va aggiornato un dato: la riforma del processo civile entrata in vigore nel 2023 ha ampliato e reso più sistematica questa figura, prevedendone la nomina obbligatoria in una serie di casi e riconoscendole poteri più definiti.
La distinzione che conta
Esiste un punto raramente esplicitato e decisivo: rappresentare l’interesse di un minore non equivale a riferirne la volontà.
Un bambino può desiderare qualcosa che lo espone a un rischio: restare accanto a chi lo maltratta è, purtroppo, frequente. Ma ignorare del tutto ciò che dice significa ripetere l’esperienza da cui lo si vorrebbe proteggere, quella di non contare nulla.
La soluzione praticata è tenere separate le due dimensioni: la volontà del minore va ascoltata e riportata come tale, e la valutazione dell’interesse va motivata a parte, spiegando perché eventualmente se ne discosti.
È una distinzione tecnica con un contenuto profondamente umano: nessuno viene privato della parola, anche quando non decide.
L’ambiente digitale
Il secondo incontro riguardava la tutela rispetto ai mezzi di comunicazione, i reati informatici e il materiale pedopornografico.
È l’area in cui il cambiamento è stato maggiore. Nel 2011 il fenomeno era già presente ma le forme oggi prevalenti (adescamento attraverso piattaforme di gioco e messaggistica, estorsione a sfondo sessuale, autoproduzione di materiale ottenuta con l’inganno) erano meno diffuse.
Due punti fermi vanno ricordati, perché contrastano con convinzioni comuni.
Il primo: quando un minore è indotto da un adulto a produrre immagini sessuali, la responsabilità è interamente dell’adulto. La circostanza che il minore le abbia inviate non attenua nulla, e non ne fa un comportamento da valutare.
Il secondo: l’ostacolo principale alla denuncia è la vergogna, unita al timore di conseguenze, perdita del dispositivo, punizioni, diffusione della notizia. Ne discende una regola pratica per gli adulti: garantire in anticipo che raccontare non comporterà sanzioni. È la misura protettiva più efficace di cui una famiglia dispone.
L’ascolto protetto
Il tema attraversa l’intero programma, ed è quello con le implicazioni più forti.
Un minore vittima di reato è esposto a un rischio specifico: la vittimizzazione secondaria, cioè il danno prodotto dal procedimento stesso, dover ripetere il racconto molte volte, a persone diverse, in contesti non adatti, incontrando chi lo ha danneggiato.
Gli strumenti sviluppati per ridurlo sono l’incidente probatorio, che consente di raccogliere la testimonianza una sola volta in una fase anticipata fissandola come prova, e l’audizione protetta, condotta con l’assistenza di un esperto in ambiente adeguato e senza contatto diretto con l’imputato.
Va segnalato che l’Italia si è dotata nel 2015 delle regole attuative della direttiva europea sui diritti delle vittime, che rafforza le garanzie per i minori.
La ragione tecnica, oltre a quella umana
Questi accorgimenti non servono soltanto a evitare sofferenza. Servono anche a preservare la qualità della prova.
La memoria di un minore è particolarmente sensibile alla suggestione, e ogni ripetizione del racconto incorpora elementi degli ascolti precedenti: domande orientate, reazioni degli adulti, dettagli suggeriti involontariamente.
Ne consegue che un minore ascoltato molte volte è insieme più danneggiato e meno attendibile. Proteggerlo e accertare i fatti non sono obiettivi in tensione: coincidono.
Il sostegno alla genitorialità
L’ultimo incontro riguardava gli strumenti di valutazione e sostegno nei contesti giudiziari, con l’individuazione di fattori di rischio e fattori protettivi.
Merita una precisazione, perché è l’ambito in cui si commettono più errori.
La valutazione delle capacità genitoriali non è un giudizio complessivo sulla persona: riguarda comportamenti osservabili e la capacità di rispondere ai bisogni di quel bambino in quella situazione.
Va inoltre ricordato che gli strumenti disponibili hanno una capacità predittiva limitata, e che una valutazione seria si fonda su fonti multiple e osservazioni ripetute nel tempo: non su un singolo colloquio o su un test.
Il ricorso a costrutti privi di riconoscimento scientifico è particolarmente rischioso in questo ambito: la Corte di cassazione ha escluso l’utilizzabilità della cosiddetta alienazione parentale come fondamento di provvedimenti sui minori.
Domande frequenti
Chi rappresenta un minore quando i genitori sono in conflitto di interessi?
Il curatore speciale, figura nominata dal giudice per rappresentarlo in autonomia. La riforma del processo civile del 2023 ne ha ampliato i casi di nomina obbligatoria e definito meglio i poteri.
La volontà del minore coincide con il suo interesse?
Non sempre. Le due dimensioni vanno tenute distinte: ciò che il minore dice va ascoltato e riportato come tale, e la valutazione dell’interesse va motivata a parte, spiegando perché eventualmente se ne discosti.
Cos’è la vittimizzazione secondaria?
Il danno prodotto dal procedimento stesso: ripetere il racconto a molte persone, in contesti inadeguati, incontrando chi ha causato il danno. Gli strumenti per ridurla sono l’incidente probatorio e l’audizione protetta.
Se un minore ha inviato immagini intime, ha una responsabilità?
No. Quando un adulto lo induce a produrle, la responsabilità è interamente sua. L’ostacolo principale alla denuncia è la vergogna unita al timore di punizioni: garantire che raccontare non avrà conseguenze è la misura protettiva più efficace.