Cosa dice la legge
Il reato è previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, introdotto nel 2009: condotte reiterate di minaccia o molestia che provochino un perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o di persone care, o che costringano a modificare le proprie abitudini di vita.
Il quadro è stato successivamente rafforzato: la legge del 2019 nota come Codice Rosso ha aumentato le pene, introdotto nuove fattispecie e previsto tempi accelerati per l’ascolto della persona offesa dopo la denuncia.
Esiste inoltre uno strumento che non richiede querela: l’ammonimento del questore, richiedibile prima della denuncia, che formalizza un avvertimento e comporta un aggravamento delle conseguenze in caso di prosecuzione.
Tre precisazioni sul testo originale
Alcuni passaggi vanno corretti, perché non sono solo datati.
Il primo riguarda l’idea che il fenomeno derivi dalla tensione fra modelli tradizionali in declino e indipendenza femminile. La formulazione suggerisce che il problema nasca dall’autonomia di chi subisce. La lettura sostenuta dai dati è opposta: il fattore centrale è il mancato riconoscimento della decisione altrui di interrompere una relazione.
Il secondo riguarda l’invito a studiare la relazione di coppia anziché il comportamento di chi persegue. È un impianto che porta a cercare nella condotta della vittima una parte di spiegazione, ed è documentato che questa attribuzione ritarda la richiesta di aiuto e riduce la credibilità della denuncia.
Il terzo riguarda il termine plagio, che descrive un preteso annullamento della volontà altrui. Non ha statuto scientifico e il corrispondente reato è stato dichiarato incostituzionale nel 1981. Ciò che accade è descrivibile senza: isolamento progressivo, controllo delle relazioni, alternanza fra minaccia e riavvicinamento, erosione della fiducia nel proprio giudizio.
I profili documentati
La classificazione più usata distingue le condotte in base alla relazione precedente e alla motivazione.
- Il rifiuto: la forma più frequente. Segue la fine di una relazione, e oscilla fra il tentativo di riconquista e la punizione.
- Il risentimento: mira a produrre paura in risposta a un torto percepito.
- La ricerca di intimità: verso una persona con cui non esiste una relazione, spesso sostenuta da convinzioni non corrispondenti alla realtà.
- L’incompetenza relazionale: insistenza inadeguata senza convinzioni deliranti, di norma più breve.
- Il predatorio: sorveglianza preparatoria di un’aggressione. È il meno frequente.
La distinzione ha valore pratico perché il rischio non è uguale: il rischio di violenza fisica è nettamente più alto quando esiste stata una relazione intima precedente.
Il punto più importante
Va detto separatamente perché è il dato con maggiori conseguenze.
Le condotte persecutorie sono uno dei predittori più forti di violenza grave e di omicidio da parte di un partner o ex partner. Negli studi retrospettivi sui femminicidi risultano presenti nella maggioranza dei casi nei mesi precedenti.
Ne segue che trattarle come una questione sentimentale, un eccesso di innamoramento o una fase da attendere è un errore di valutazione del rischio.
Alcuni elementi sono associati a pericolosità maggiore: minacce esplicite di morte, accesso ad armi, violenza precedente, separazione recente, presenza di comportamenti di controllo prolungati, condotte di sorveglianza tecnologica.
Cosa fare
Le indicazioni che ricorrono nelle linee di intervento sono poche e concordanti.
Interrompere ogni contatto, in modo completo. Una risposta occasionale dopo molte non risposte insegna che l’insistenza funziona: è il meccanismo per cui il comportamento si rafforza anziché ridursi.
Documentare: conservare messaggi, registrare date e circostanze, annotare gli episodi. È l’elemento che più incide sull’esito di un procedimento, perché il reato è costituito dalla reiterazione.
Informare le persone vicine, riducendo l’isolamento, che è insieme obiettivo e conseguenza della condotta.
Verificare i dispositivi: la sorveglianza avviene oggi in larga parte tramite localizzazione, accessi ad account condivisi e applicazioni installate.
E rivolgersi al 1522 o a un centro antiviolenza prima di decidere se denunciare: la valutazione del rischio è un’attività specialistica, e non va fatta da soli.
Domande frequenti
Da quando è reato in Italia?
Dal 2009, con l’articolo 612-bis del codice penale. Il quadro è stato rafforzato nel 2019 con pene più elevate e tempi accelerati per l’ascolto della persona offesa.
Esiste uno strumento prima della denuncia?
Sì, l’ammonimento del questore: non richiede querela, formalizza un avvertimento e aggrava le conseguenze in caso di prosecuzione.
Perché non bisogna rispondere neanche una volta?
Perché una risposta occasionale dopo molte non risposte insegna che l’insistenza produce risultati, e rafforza il comportamento anziché ridurlo.
Quanto è grave il rischio?
Le condotte persecutorie sono fra i predittori più forti di violenza grave da parte di un ex partner e risultano presenti nella maggioranza dei femminicidi nei mesi precedenti. Non vanno attese.