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Presentazione della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm SPEF

Il riconoscimento ministeriale di una scuola di psicoterapia non certifica che il suo approccio funzioni. Certifica che la scuola rispetta requisiti di durata, organico e struttura, ed è una distinzione che chi sta scegliendo dovrebbe conoscere. Nota d’archivio. La presentazione descritta si è tenuta nel settembre 2011: data, sede e recapiti non sono più attuali. […]

Psicolab — Presentazione della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm SPEF
Il riconoscimento ministeriale di una scuola di psicoterapia non certifica che il suo approccio funzioni. Certifica che la scuola rispetta requisiti di durata, organico e struttura, ed è una distinzione che chi sta scegliendo dovrebbe conoscere.
Nota d’archivio. La presentazione descritta si è tenuta nel settembre 2011: data, sede e recapiti non sono più attuali. Il testo ne sviluppa il tema in termini generali.

Il contesto italiano

In Italia l’esercizio della psicoterapia richiede, oltre alla laurea e all’iscrizione all’albo degli psicologi o alla laurea in medicina, il conseguimento di una specializzazione quadriennale.

Quella specializzazione può essere ottenuta presso le scuole universitarie oppure presso istituti privati riconosciuti dal ministero: una possibilità introdotta dalla legge che nel 1989 ha regolamentato la professione di psicologo.

È un assetto singolare nel confronto internazionale: la formazione alla psicoterapia è in gran parte affidata a istituti privati, ciascuno legato a un orientamento teorico.

Cosa significa il riconoscimento

È il punto che il testo, comprensibilmente, presenta come un risultato, e che vale la pena precisare.

Il riconoscimento ministeriale verifica requisiti di natura organizzativa: la durata quadriennale, il monte ore complessivo, la proporzione tra teoria e pratica, la presenza di un tirocinio in strutture del servizio sanitario, la qualificazione del corpo docente, la struttura del programma.

Non verifica l’efficacia dell’orientamento insegnato, né potrebbe farlo: non è la funzione di quel procedimento.

Ne consegue che il riconoscimento è una condizione necessaria (senza di esso il titolo non abilita) ma non è un’informazione sulla qualità del percorso né sulla validità del modello.

Come scegliere

Poiché la scelta della scuola determina un percorso di quattro anni e un investimento economico rilevante, vale la pena indicare i criteri che la letteratura e la pratica suggeriscono.

Il primo: cosa dicono le prove sull’orientamento

Gli approcci non sono equivalenti quanto a supporto empirico.

Le terapie cognitivo-comportamentali dispongono del corpo di ricerca più ampio, con protocolli specifici per numerosi disturbi. Altri orientamenti (sistemico-relazionale, psicodinamico nelle sue formulazioni strutturate, interpersonale) hanno anch’essi prove di efficacia, più ampie per alcuni quadri e più limitate per altri.

Va però ricordato un dato che ridimensiona la questione: le differenze di esito tra orientamenti sono generalmente modeste, e inferiori a quelle attribuibili ai fattori comuni, alleanza terapeutica, aspettative, capacità del singolo terapeuta.

Ne discende che la scelta dell’orientamento conta meno di quanto il dibattito tra scuole faccia pensare, e che la qualità della formazione ricevuta conta di più.

Il secondo: quanta pratica supervisionata

È il criterio più discriminante e il meno pubblicizzato.

Ciò che distingue una formazione efficace non è il numero di ore teoriche ma la quantità di lavoro clinico supervisionato: casi seguiti sotto la guida di un supervisore, con discussione regolare del materiale.

Le domande da porre sono precise: quanti casi si seguono durante il percorso, con quale frequenza si è supervisionati, se la supervisione è individuale o di gruppo, se si registrano o trascrivono le sedute discusse.

L’ultima è la più informativa: discutere un caso raccontandolo a memoria è cosa diversa dal discuterlo su materiale registrato, perché ciò che si ricorda è ciò che si è inteso fare, non ciò che si è fatto.

Il terzo: dove si svolge il tirocinio

Il tirocinio in strutture pubbliche è previsto dalla normativa, ma le condizioni variano molto.

Conviene chiedere quali convenzioni siano attive, se il tirocinio è realmente presidiato o si riduce a presenza, e se prevede contatto con la casistica reale dei servizi: che è quasi sempre diversa, per gravità e complessità, da quella incontrata in ambito privato.

Il quarto: la terapia personale

Molti percorsi la richiedono o la raccomandano, e rappresenta un costo aggiuntivo rilevante che va considerato nel calcolo complessivo.

Va detto con onestà, come già osservato altrove, che un effetto sugli esiti dei pazienti non è dimostrato dalla ricerca disponibile: il che non esclude benefici su altri piani, come la sostenibilità della professione.

È utile chiedere se sia obbligatoria, se debba essere svolta con docenti della scuola stessa (situazione che pone questioni di sovrapposizione di ruoli) e quale sia il costo previsto.

Una nota sulla struttura del sistema

Un elemento che raramente viene esplicitato.

Nelle scuole private i docenti sono spesso anche i supervisori, i terapeuti personali e i riferimenti professionali successivi degli allievi. È una concentrazione di ruoli che ha vantaggi (continuità, coerenza del modello) e un rischio: rende difficile esprimere disaccordo.

Un allievo che dissente da un’impostazione teorica dissente da persone che valuteranno il suo percorso, supervisioneranno il suo lavoro e potranno inviargli pazienti.

Ne consegue che le scuole tendono a produrre omogeneità, e che il confronto tra approcci diversi (che sarebbe la condizione più formativa) avviene raramente all’interno di esse.

È un buon criterio di valutazione: chiedere se il programma preveda il confronto con orientamenti differenti, e in quale forma.

Domande frequenti

Cosa certifica il riconoscimento ministeriale?

Requisiti organizzativi: durata, monte ore, proporzione tra teoria e pratica, tirocinio, qualificazione dei docenti. Non certifica l’efficacia dell’orientamento insegnato, e non è la sua funzione.

Quanto conta la scelta dell’orientamento?

Meno di quanto il dibattito tra scuole suggerisca: le differenze di esito tra approcci sono modeste rispetto al peso dei fattori comuni. Conta di più la qualità della formazione ricevuta.

Qual è il criterio più discriminante?

La quantità di pratica clinica supervisionata, e in particolare se la supervisione avvenga su materiale registrato: ciò che si ricorda di una seduta è ciò che si intendeva fare, non ciò che si è fatto.

Perché le scuole tendono a produrre omogeneità?

Perché i docenti sono spesso anche supervisori, terapeuti personali e riferimenti professionali: dissentire da un’impostazione significa dissentire da chi valuterà il proprio percorso.

Il riconoscimento ministeriale è necessario ma dice poco: verifica requisiti organizzativi, non l’efficacia dell’orientamento. E la scelta dell’orientamento conta meno di quanto il dibattito tra scuole faccia credere, perché le differenze di esito tra approcci sono modeste rispetto ai fattori comuni. Il criterio davvero discriminante è un altro e va chiesto esplicitamente: quanta pratica clinica supervisionata, con quale frequenza e su quale materiale, perché discutere un caso a memoria significa discutere le proprie intenzioni, non il proprio lavoro.
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