La perizia psichiatrica
Il punto di partenza è una richiesta del giudice. Attraverso il conferimento di una perizia psichiatrica, un esperto è chiamato a valutare la capacità di intendere e di volere della persona indagata al momento del fatto.
Nella stessa sede viene valutata anche la pericolosità in senso clinico-psichiatrico. Sulla base di questa valutazione possono essere disposte misure di sicurezza.
Che cosa sono le misure di sicurezza
La misura di sicurezza è proporzionata alla pericolosità della persona e (questo è il punto essenziale) non ha carattere punitivo: ha finalità preventiva, rieducativa e riabilitativa. È ciò che la distingue concettualmente dalla pena.
Può essere applicata sia a soggetti imputabili sia a soggetti non imputabili, quando sia accertata la pericolosità sociale. Quanto alla durata, la legge prevede un termine minimo di applicazione, ma la misura può essere revocata in qualsiasi momento attraverso un riesame della pericolosità.
Ante delictum e post delictum
La distinzione tradizionale è tra due tipologie:
- le misure “ante delictum”, applicabili a fini preventivi a determinate categorie anche in assenza di reati commessi;
- le misure “post delictum”, che si applicano solo in seguito alla commissione di un reato, sulla base di una pericolosità accertata o presunta per legge.
L’ospedale psichiatrico giudiziario
Nell’assetto storico, l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario si applicava alla persona prosciolta per totale infermità di mente: non condannabile, perché non imputabile, ma ritenuta socialmente pericolosa.
Gli psichiatri operanti nella struttura erano tenuti a un’informativa mensile al magistrato, e dovevano essere informati sulla duplice qualificazione della persona: come persona con disturbo mentale e come soggetto ritenuto socialmente pericoloso.
Si tratta di una forma peculiare di indagine peritale, perché sul perito grava una responsabilità di peso: decidere, sulla base di un giudizio tecnico di pericolosità cessata o persistente, se restituire o meno una persona alla vita libera, con tutte le conseguenze che ne derivano, per l’individuo e per la collettività.
Le alternative all’internamento
Già nell’assetto descritto esistevano soluzioni alternative all’internamento: le comunità terapeutiche operanti sul territorio, a cui si accedeva in regime di arresti o di detenzione domiciliare, e le comunità terapeutiche giudiziarie.
La possibilità di graduare la misura (dall’internamento all’affidamento a una comunità terapeutica in regime di libertà vigilata) è però vincolata alla valutazione della pericolosità sociale. È questo il perno attorno a cui ruota l’intero sistema.
Il riesame della pericolosità
Il giudizio di pericolosità sociale è legato all’osservazione e all’indagine svolte al momento dell’applicazione della misura. Ne consegue un principio importante: perché la misura permanga, occorre che la pericolosità persista.
Quando vengono meno i presupposti psicopatologici, la misura è trasformabile o revocabile anticipatamente, attraverso un procedimento del magistrato di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione.
È una previsione che riflette la logica di fondo dell’istituto: se la finalità è preventiva e riabilitativa e non punitiva, la misura deve seguire l’evoluzione clinica della persona, non una durata predeterminata.
Il superamento degli OPG
Proprio le criticità di questo modello (la durata potenzialmente indeterminata, la commistione tra funzione sanitaria e custodiale, le condizioni delle strutture) hanno portato in Italia a un cambiamento profondo. Con la legge 81/2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi e sostituiti dalle REMS, residenze a gestione sanitaria regionale, con numeri contenuti di ospiti e durata della misura non superiore al massimo della pena edittale prevista per il reato.
Il principio ispiratore è il primato del percorso terapeutico territoriale: l’inserimento in REMS è concepito come extrema ratio, quando ogni misura alternativa risulti inadeguata. Conoscere l’assetto precedente resta però utile per comprendere le categorie giuridiche (imputabilità, pericolosità sociale, misura di sicurezza) che continuano a strutturare la materia.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra pena e misura di sicurezza?
La pena ha carattere punitivo e si applica a chi è imputabile. La misura di sicurezza ha invece finalità preventiva, rieducativa e riabilitativa, è proporzionata alla pericolosità della persona e può essere revocata quando i presupposti vengono meno.
Cosa valuta la perizia psichiatrica?
La capacità di intendere e di volere della persona al momento del fatto e, insieme, la pericolosità in senso clinico-psichiatrico. Sulla base di questa valutazione il giudice decide se e quali misure di sicurezza applicare.
La misura di sicurezza ha una durata fissa?
No. La legge prevede un termine minimo, ma la misura è soggetta a riesame periodico: quando vengono meno i presupposti psicopatologici può essere trasformata o revocata anticipatamente dal magistrato di sorveglianza.
Gli ospedali psichiatrici giudiziari esistono ancora?
No. In Italia sono stati superati dalla legge 81/2014, che li ha sostituiti con le REMS, residenze a gestione sanitaria regionale con durata della misura limitata e priorità ai percorsi terapeutici territoriali.