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Formazione in Psicodiagnosi Clinica e Forense

La valutazione psicologica in ambito clinico e quella in ambito giudiziario usano spesso gli stessi strumenti. Sono però attività diverse per finalità, destinatario e conseguenze, e confonderle è l’errore da cui derivano quasi tutti gli altri. Questa pagina prende spunto dalla segnalazione di un percorso formativo professionale del 2012. Il corso è concluso e i […]

Psicolab — Formazione in Psicodiagnosi Clinica e Forense
La valutazione psicologica in ambito clinico e quella in ambito giudiziario usano spesso gli stessi strumenti. Sono però attività diverse per finalità, destinatario e conseguenze, e confonderle è l’errore da cui derivano quasi tutti gli altri.
Questa pagina prende spunto dalla segnalazione di un percorso formativo professionale del 2012. Il corso è concluso e i riferimenti non sono più validi. Articolo divulgativo, non consulenza clinica né legale.

Due attività distinte

La differenza non è di strumenti ma di struttura del rapporto.

Nella valutazione clinica la persona chiede aiuto, il professionista lavora nel suo interesse, e ciò che emerge serve a impostare un percorso. La collaborazione è nell’interesse di chi viene valutato.

Nella valutazione forense il committente è un giudice o una parte, il destinatario del risultato non è la persona esaminata, e l’esito produce conseguenze sulla sua vita: l’affidamento di un figlio, la capacità di intendere, un risarcimento.

Ne discendono conseguenze operative precise.

  • Il consenso informato deve chiarire che non si tratta di un rapporto di cura e che nulla di quanto detto è coperto da riservatezza verso il committente.
  • Non esiste alleanza terapeutica, e cercarla è un errore.
  • La motivazione a presentarsi in un certo modo è strutturalmente presente, ed è un elemento da considerare in ogni fase.

L’incompatibilità dei ruoli

Il principio più violato: chi cura una persona non dovrebbe valutarla per un procedimento che la riguarda, e viceversa.

Le ragioni sono due. Il terapeuta ha, per definizione, una prospettiva costruita sul racconto del proprio paziente e un legame che ne compromette l’imparzialità. E la trasformazione del rapporto in una valutazione danneggia la possibilità stessa di curare.

È un principio esplicitato dai codici deontologici e regolarmente disatteso, spesso in buona fede.

Cosa reggono gli strumenti

Un secondo capitolo riguarda ciò che i test possono e non possono dire.

Gli strumenti hanno validità diverse e conviene distinguerle.

I test cognitivi standardizzati sono fra i più solidi strumenti della psicologia: misurano ciò che dichiarano di misurare, con buona affidabilità.

I questionari di personalità con scale di validità hanno un supporto ragionevole, purché interpretati con i limiti dichiarati dal manuale.

Le tecniche proiettive (interpretazione di macchie, disegni, racconti su immagini) hanno una validità molto più bassa, e alcune applicazioni non ne hanno affatto. In particolare, non consentono di stabilire se una persona abbia subito o commesso un fatto.

Questo va detto perché in ambito forense la tentazione di ricavare da un disegno o da un racconto la conferma di un’ipotesi è forte, e produce conclusioni che il materiale non sostiene.

Il limite che vale sempre

Un profilo psicologico non dimostra un fatto.

Non esiste un quadro che provi che una persona abbia subito un abuso, né uno che dimostri che un’altra lo abbia commesso. Le condizioni cliniche eventualmente rilevate sono compatibili con molte cause diverse.

Ciò che una valutazione può fare è descrivere un funzionamento, individuare condizioni cliniche, valutare capacità specifiche (genitoriali, decisionali, testimoniali) e indicare l’attendibilità del proprio giudizio.

Ciò che non può fare è stabilire cosa sia accaduto. È compito del giudice, e con altri elementi.

Le distorsioni dell’esperto

La letteratura sulla valutazione forense ha documentato alcuni meccanismi che riguardano chi conduce l’esame.

Il bias di conferma: formulata un’ipotesi, gli elementi coerenti risultano più salienti e quelli discordanti vengono spiegati.

La contaminazione da informazioni irrilevanti: conoscere il fascicolo, le posizioni delle parti o l’orientamento del committente prima dell’esame modifica le conclusioni. È un effetto misurato anche in discipline forensi molto più oggettive.

La distorsione di allineamento: gli esperti nominati da una parte tendono, in media, a produrre conclusioni favorevoli a quella parte, senza necessità di disonestà.

I correttivi noti sono procedurali: formulare l’ipotesi alternativa e cercare attivamente elementi che la sostengano, limitare l’esposizione alle informazioni non necessarie prima dell’esame, e dichiarare esplicitamente il grado di incertezza delle conclusioni.

Domande frequenti

Qual è la differenza fra valutazione clinica e forense?

Nel primo caso il professionista lavora nell’interesse della persona; nel secondo il destinatario è un giudice o una parte e l’esito produce conseguenze. Cambiano consenso, riservatezza e rapporto.

Chi cura può anche valutare?

No. Il terapeuta ha una prospettiva costruita sul racconto del paziente e un legame che compromette l’imparzialità, e la valutazione danneggia la possibilità di curare.

I test proiettivi valgono in tribunale?

Hanno validità molto bassa e non consentono di stabilire se una persona abbia subito o commesso un fatto. I test cognitivi standardizzati sono invece fra gli strumenti più solidi.

Un profilo psicologico può provare un abuso?

No. Non esiste un quadro che dimostri un fatto: le condizioni rilevate sono compatibili con molte cause. Stabilire cosa sia accaduto spetta al giudice, con altri elementi.

Valutazione clinica e forense usano strumenti simili ma sono attività diverse: cambiano il destinatario, la riservatezza e la posizione della persona esaminata (e chi cura non può valutare. Sugli strumenti vale una gerarchia: i test cognitivi sono solidi, i questionari con scale di validità ragionevoli, le tecniche proiettive molto deboli. Il limite che vale sempre è che nessun profilo psicologico dimostra un fatto. E le distorsioni dell’esperto) conferma, contaminazione, allineamento con chi lo nomina, si correggono solo con procedure, non con la buona fede.
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