Il quadro attuale
Alcuni riferimenti richiedono un aggiornamento rispetto al testo originale.
L’affidamento dei figli è regolato dagli articoli 337-bis e seguenti del codice civile, introdotti dalla riforma della filiazione del 2013, che hanno sostituito le norme precedentemente citate.
Il principio guida è l’affidamento condiviso come regola: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale, e l’affidamento esclusivo è l’eccezione, motivata dal pregiudizio per il minore.
Va distinto l’affidamento (chi decide sulle questioni rilevanti) dal collocamento, cioè dove il minore abita prevalentemente: sono piani diversi, e la confusione fra i due alimenta molti conflitti.
La riforma del processo civile ha inoltre riorganizzato la materia, unificando le competenze in un tribunale dedicato alle persone, ai minorenni e alle famiglie, e valorizzando gli strumenti di soluzione anticipata come la negoziazione assistita.
Cosa può e cosa non può la CTU
Il consulente risponde a un quesito formulato dal giudice, che riguarda tipicamente le capacità genitoriali e le condizioni migliori per il minore.
Va detto con chiarezza ciò che spesso si dimentica: la CTU è un ausilio, non una decisione. Il giudice può discostarsene motivando.
Sul piano metodologico esistono limiti riconosciuti che meritano di essere resi espliciti.
- La capacità genitoriale non è un costrutto con misure standardizzate paragonabili a quelle di altre valutazioni psicologiche: è un giudizio clinico, con margini di soggettività.
- I test di personalità non sono stati costruiti per rispondere a quesiti sull’affidamento, e il loro uso per inferire idoneità genitoriale è discusso.
- La situazione di valutazione altera i comportamenti: entrambi i genitori sanno di essere osservati in una circostanza dalla quale dipende molto.
- Il rischio confermativo: le informazioni raccolte successivamente tendono a essere lette alla luce dell’impressione iniziale.
Ne segue un criterio di qualità: una consulenza solida esplicita metodo e fonti, distingue i fatti osservati dalle interpretazioni, e formula conclusioni proporzionate a ciò che i dati consentono.
Su una nozione da respingere
Un punto che merita una posizione netta, perché ricorre con frequenza in queste consulenze.
L’alienazione parentale non è riconosciuta come sindrome o disturbo dai sistemi diagnostici internazionali, e la Corte di cassazione ne ha escluso l’utilizzabilità come fondamento di provvedimenti sui minori, trattandosi di costrutto privo di validazione scientifica.
Il problema pratico è che l’etichetta viene applicata anche quando il rifiuto del bambino ha ragioni proprie e verificabili: inclusa l’esposizione a violenza. Ricondurre il rifiuto all’influenza dell’altro genitore fa perdere quelle ragioni.
Il rifiuto di un genitore è un fenomeno reale che va indagato caso per caso, considerando tutte le spiegazioni possibili, non spiegato con una categoria che le contiene già tutte.
Il minore nel procedimento
Il minore ha diritto di essere ascoltato dai dodici anni, e anche prima se capace di discernimento; l’omissione va motivata espressamente.
Ascoltare non significa far decidere: attribuire la scelta a un bambino lo espone a un conflitto di lealtà con costi documentati.
Sul piano tecnico valgono le stesse regole della testimonianza dei minori: domande aperte, numero limitato di incontri, videoregistrazione, personale formato. Un ricordo indotto da un ascolto mal condotto è indistinguibile da uno autentico.
Va aggiunta una cautela ricorrente: chi svolge la valutazione non dovrebbe essere anche chi sostiene terapeuticamente il minore. La separazione dei ruoli protegge entrambe le funzioni.
Dove la mediazione non va proposta
Il ricorso a percorsi consensuali è utile fra parti in posizione sostanzialmente paritaria.
In presenza di violenza domestica o controllo coercitivo è invece controindicato, e la Convenzione di Istanbul esclude il ricorso obbligatorio a metodi consensuali in questi casi.
Va segnalato infine il fattore che pesa di più sugli esiti per i figli, e che i procedimenti tendono a trascurare: non è la separazione in sé, ma l’intensità e la durata del conflitto a cui i bambini restano esposti. È l’argomento più forte a favore di tempi rapidi.
Domande frequenti
La CTU decide sull’affidamento?
No: e un ausilio tecnico. La decisione spetta al giudice, che puo discostarsi dalle conclusioni motivando.
Affidamento e collocamento sono la stessa cosa?
No. L’affidamento riguarda chi decide sulle questioni rilevanti, il collocamento dove il minore abita prevalentemente. La regola e l’affidamento condiviso.
L’alienazione parentale e riconosciuta?
No: non e riconosciuta dai sistemi diagnostici e la Cassazione ne ha escluso l’utilizzabilita nei provvedimenti sui minori. Il rifiuto va indagato caso per caso.
Il bambino sceglie con quale genitore stare?
No. Ha diritto a essere ascoltato dai dodici anni, e prima se capace di discernimento, ma la decisione non gli spetta.