Il principio
Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a ricevere cura ed educazione da ciascuno e a conservare i rapporti con i parenti di entrambi i rami familiari è oggi contenuto nell’articolo 337-ter del codice civile.
L’affidamento condiviso è la regola; l’affidamento esclusivo l’eccezione, motivata quando la condivisione risulti contraria all’interesse del minore.
Va precisato un punto che genera equivoci: affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale (le decisioni importanti sul figlio) e non implica automaticamente tempi di permanenza uguali presso ciascun genitore.
Cosa dice la ricerca sul ruolo paterno
La parte del testo relativa all’importanza di entrambe le figure è sostanzialmente corretta e si può precisare.
Il bambino sviluppa legami di attaccamento multipli, e la qualità di ciascuno dipende dalla responsività di quel singolo adulto, non dal suo sesso.
Il coinvolgimento paterno è associato a esiti migliori su piano linguistico, sociale e scolastico, e quanto più il rapporto è quotidiano e di cura concreta tanto più l’associazione è forte.
Il punto ulteriore, oggi ben documentato, è che ciò che conta non è la quantità del tempo ma la qualità della relazione e (soprattutto) il livello di conflitto a cui il bambino è esposto.
La correzione necessaria
Il testo cita la sindrome di alienazione genitoriale come forma di abuso psicologico. Su questo il quadro è cambiato in modo netto e va detto esplicitamente.
La cosiddetta alienazione parentale non è riconosciuta come entità clinica: non compare né nel DSM-5 né nella classificazione internazionale delle malattie.
In Italia la Corte di Cassazione si è pronunciata escludendo che possa fondare provvedimenti di allontanamento del minore, in quanto priva di validazione scientifica. Anche il Consiglio Superiore della Magistratura e le raccomandazioni internazionali hanno segnalato l’uso improprio del concetto.
La preoccupazione che lo aveva originato è invece reale e va nominata correttamente: alcuni genitori denigrano l’altro davanti al figlio, lo mettono in conflitto di lealtà, ostacolano gli incontri. Sono comportamenti dannosi e vanno valutati come tali, uno per uno, come fatti osservabili.
La differenza non è terminologica. Attribuire il rifiuto di un genitore da parte del figlio a una sindrome indotta dall’altro impedisce di verificare se quel rifiuto abbia una causa propria: inclusa la violenza subita o assistita.
Il punto sulla violenza
Va aggiunto ciò che il testo, per l’epoca in cui è stato scritto, non considera.
La bigenitorialità non è un principio assoluto. Dove ci sono maltrattamenti o violenza domestica, l’interesse del minore prevale e i contatti vanno regolati o esclusi.
La violenza assistita (assistere alla violenza su un genitore) è riconosciuta come forma di maltrattamento con effetti propri sul bambino, indipendentemente dal fatto che sia toccato o meno.
È un’avvertenza necessaria perché il richiamo generico alla condivisione, applicato senza distinzioni, è stato usato per imporre contatti in situazioni in cui erano dannosi.
Il trasferimento di residenza
Il testo chiede che il trasferimento del minore in un’altra città sia impedito. Il quadro reale è più articolato.
Il trasferimento non è vietato: la libertà di circolazione e di scelta della residenza è costituzionalmente garantita. Il giudice valuta caso per caso, bilanciando l’interesse del minore con le ragioni del genitore che si sposta, che possono essere lavorative, familiari o di sicurezza.
Sul piano psicologico gli studi disponibili sono meno univoci di quanto le posizioni contrapposte lascino intendere: il trasferimento è associato a esiti peggiori in alcune ricerche, ma il fattore che spiega la maggior parte della varianza rimane, ancora una volta, il conflitto fra i genitori, non la distanza in sé.
Cosa protegge davvero il bambino
Il dato più utile di tutta questa letteratura è anche il più praticabile.
Non è la separazione a produrre danni: è l’esposizione al conflitto. I figli di genitori separati che collaborano stanno meglio dei figli di coppie unite ad alto conflitto.
Le condizioni protettive sono identificabili: non riferire al figlio i contenuti della controversia, non usarlo come messaggero, non chiedergli di schierarsi, mantenere prevedibili le routine, e permettergli di volere bene all’altro genitore senza sentirsi sleale.
Sono indicazioni banali da enunciare e difficili da applicare quando il conflitto è in corso. Ma è su quello, non sul calendario delle visite, che si gioca la parte decisiva.
Domande frequenti
Affidamento condiviso significa tempi uguali?
No. Riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè le decisioni importanti sul figlio, e non implica automaticamente una permanenza paritaria presso ciascun genitore.
L’alienazione parentale è riconosciuta?
No: non compare nei sistemi diagnostici internazionali e la Cassazione ha escluso che possa fondare l’allontanamento di un minore. Vanno invece valutati come fatti i singoli comportamenti denigratori o ostacolanti.
La bigenitorialità vale sempre?
No. Dove ci sono maltrattamenti o violenza domestica prevale l’interesse del minore, e i contatti vanno regolati o esclusi. La violenza assistita è essa stessa una forma di maltrattamento.
Cosa danneggia di più i figli in una separazione?
L’esposizione al conflitto, non la separazione in sé: i figli di genitori separati che collaborano stanno meglio di quelli di coppie unite ad alto conflitto.