Il punto di attrito
Il diritto ha bisogno di stabilire cosa è accaduto; la psicologia descrive processi che rendono incerta quella ricostruzione.
Il caso in cui questa tensione ha prodotto più risultati è la testimonianza oculare.
Fra le condanne successivamente ribaltate da prove genetiche, l’errore di identificazione da parte di un testimone è la causa più frequente: presente nella larga maggioranza dei casi.
Non si tratta di testimoni in malafede: erano sinceri, e in molti casi certi di ciò che dichiaravano.
Cosa lo produce
I fattori sono distinti in due categorie, e la distinzione ha valore pratico.
Quelli che non si possono controllare: durata dell’osservazione, illuminazione, distanza, presenza di un’arma (che attira l’attenzione riducendo quella disponibile per il volto) e la maggiore difficoltà nel riconoscere persone di un gruppo etnico diverso dal proprio, che è un effetto ben documentato.
Quelli che si possono controllare, e sono la parte importante: come viene condotto il riconoscimento.
Le procedure che riducono l’errore
Sono note, verificate e non ovunque applicate.
Chi conduce il riconoscimento non deve sapere chi è il sospettato: altrimenti trasmette involontariamente segnali di conferma.
Va detto esplicitamente al testimone che l’autore potrebbe non essere presente: senza questa istruzione, si tende a scegliere la persona che somiglia di più.
I distrattori devono essere plausibili rispetto alla descrizione fornita, altrimenti la scelta è guidata per esclusione.
E va raccolta la sicurezza dichiarata subito dopo il riconoscimento, prima di qualunque riscontro.
Il punto sulla sicurezza
È il risultato più utile e il più controintuitivo.
La sicurezza di un testimone, misurata al momento del primo riconoscimento e in condizioni corrette, è informativa sull’accuratezza.
La stessa sicurezza espressa in aula, mesi o anni dopo, non lo è: nel frattempo è aumentata per effetto delle conferme ricevute, delle ripetizioni e del contatto con altre informazioni.
Ed è precisamente quella, la sicurezza tardiva, che i giudizi tendono a considerare, mentre la prima spesso non viene registrata.
Altri contributi
Il rapporto fra le due discipline ha prodotto altri risultati consolidati.
Sulla memoria: il ricordo è ricostruttivo, le informazioni successive vi si integrano, e la ripetizione di un racconto ne aumenta la coerenza senza aumentarne l’accuratezza.
Sull’ascolto dei minori: domande aperte, un solo colloquio registrato, nessuna ripetizione, con protocolli specifici.
Sulle confessioni: le tecniche accusatorie producono confessioni false, in misura maggiore nei minori e nelle persone vulnerabili.
Sulle decisioni giudiziarie: sono soggette agli stessi effetti di ancoraggio e di presentazione documentati altrove, e l’esperienza professionale li riduce meno di quanto ci si aspetti.
Il limite da rispettare
Un punto già formulato altrove e che vale la pena ripetere.
La psicologia può descrivere funzionamenti e probabilità. Non può stabilire se un fatto sia accaduto.
Nessun profilo psicologico dimostra che una persona abbia subito o commesso qualcosa, e le conclusioni su questo spettano al giudice, con altri elementi.
È un limite che protegge la disciplina oltre che il processo: l’utilità di ciò che può dire dipende dal non dire ciò che non può.
Domande frequenti
Quanto è affidabile un testimone oculare?
Meno di quanto si supponga: l’errore di identificazione è la causa più frequente fra le condanne ribaltate da prove genetiche, e i testimoni erano sinceri.
Cosa riduce l’errore?
Chi conduce il riconoscimento non deve sapere chi è il sospettato, va detto che l’autore potrebbe non essere presente, i distrattori devono essere plausibili e la sicurezza va raccolta subito.
La sicurezza del testimone conta?
Quella espressa al primo riconoscimento e in condizioni corrette sì. Quella espressa in aula molto dopo no: nel frattempo è cresciuta per effetto delle conferme ricevute.
Un profilo psicologico può provare un fatto?
No. La psicologia descrive funzionamenti e probabilità; stabilire cosa sia accaduto spetta al giudice con altri elementi.