Psicologia del Lavoro e Organizzazioni

Il Danno Esistenziale esiste ancora

Una storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha escluso il “danno esistenziale” come categoria autonoma, generando forti dubbi tra professionisti e avvocati. Ma significa davvero che questo tipo di danno non esiste più? Analizzando il testo con occhi di psicologo, la risposta è molto più sfumata, e rassicurante. Nota: questo articolo ha valore informativo […]

Psicolab — Il Danno Esistenziale esiste ancora
Una storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha escluso il “danno esistenziale” come categoria autonoma, generando forti dubbi tra professionisti e avvocati. Ma significa davvero che questo tipo di danno non esiste più? Analizzando il testo con occhi di psicologo, la risposta è molto più sfumata, e rassicurante.
Nota: questo articolo ha valore informativo e divulgativo e non costituisce consulenza legale né clinica. Per situazioni concrete è indispensabile rivolgersi a professionisti qualificati (avvocati, medici legali, psicologi con competenza psicodiagnostica e forense).

Una sentenza che ha sollevato dubbi

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 26972 dell’11 novembre 2008 ha generato in molti professionisti forti interrogativi sulle possibilità di risarcimento dei danni cosiddetti non patrimoniali, tra cui il “danno esistenziale”.

La preoccupazione era comprensibile: escludendo il danno esistenziale come categoria autonoma, si temeva fosse venuta meno una parte importante della valutazione risarcitoria di ciò che una persona ha realmente patito. La domanda che circolava tra avvocati, medici legali e psicologi era una sola: come si sostengono, adesso, i diritti della persona danneggiata?

Il valore di un “filtro”

Un primo punto va riconosciuto: la sentenza ha avuto anche un effetto positivo. Ha infatti delegittimato quella moltitudine di procedimenti avviati senza un danno reale e significativo. Un pregiudizio, per quanto oggettivamente esistente, se resta irrilevante secondo la coscienza sociale non può ottenere dignità risarcitoria.

La Corte ha voluto in particolare contrastare le richieste basate su un danno presunto che incidesse sulla salute non come integrità psicofisica, ma come generica “sensazione di benessere”: formula sotto cui poteva rientrare qualsiasi contrarietà, dal fatto più banale all’evento più serio. Un filtro, dunque, contro l’inflazione delle voci di danno.

La chiave: i diritti inviolabili

Il cuore della sentenza sta in un principio ricorrente: sono risarcibili i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Rientrano in questo ambito:

  • il diritto alla salute, da cui deriva il cosiddetto danno biologico;
  • i diritti inviolabili della famiglia, come nel caso della perdita o grave compromissione del rapporto parentale;
  • i diritti alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, che attengono alla dignità della persona.

Già da qui emerge un elemento significativo: che natura ha, se non “esistenziale” nel suo pieno senso diagnostico, il danno che deriva dalla lesione della reputazione, dell’immagine o del nome di una persona?

I pregiudizi “di tipo esistenziale” restano

La sentenza chiarisce infatti un punto decisivo: in assenza di reato, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile. L’esempio classico è lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto.

Ciò che la Corte nega non è dunque l’esistenza di questi pregiudizi, ma la loro configurazione come categoria autonoma di danno. Restano risarcibili anche altri pregiudizi che attengono alla sfera relazionale della persona ma non derivano da una lesione psicofisica: purché ricollegabili alla violazione di un diritto inviolabile diverso dall’integrità psicofisica. In sostanza: cambia l’inquadramento giuridico, non la tutela sostanziale.

Il danno da demansionamento e lo stress occupazionale

Particolarmente rilevante è l’ambito lavorativo. Le stesse Sezioni Unite avevano già definito il danno esistenziale come ogni pregiudizio non meramente emotivo e interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, inducendola a scelte diverse quanto alla realizzazione della propria personalità nel mondo esterno.

Questa definizione conserva pieno valore nei casi di demansionamento, dequalificazione, vessazioni ripetute e altre condotte che pongono il lavoratore in una condizione di significativo malessere psicologico e fisico. Il fondamento è l’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore: diritti divenuti inviolabili grazie ai principi costituzionali sulla salute e sulla dignità della persona.

L’estensione ai familiari

Ne discende una conseguenza importante. Se un lavoratore, a causa di tensioni occupazionali riconosciute, sviluppa una condizione di sofferenza tale da modificare stile di vita e abitudini, ciò produce effetti anche sul rapporto coniugale e sulle relazioni con i figli.

A quel punto i familiari stretti rientrano a pieno titolo nell’ipotesi del danno conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia, in quanto congiunti di un soggetto leso nella sua integrità psicofisica. Sarebbe difficile, senza compromettere la stessa dignità umana, non riconoscere e valutare il danno che ne deriva: di natura sia biologica, quando emergono in loro disturbi correlati, sia esistenziale.

Il requisito della gravità

Resta un limite fondamentale, giustamente posto dalla Corte: la gravità dell’offesa. Il diritto deve essere leso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio; la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività per meritare tutela.

È un bilanciamento tra due principi: la solidarietà verso la vittima e la tolleranza che la convivenza sociale impone. I pregiudizi futili, che ogni persona inserita in un contesto sociale deve saper accettare, non danno luogo a risarcimento. Entrambi i requisiti vanno accertati dal giudice secondo il parametro della coscienza sociale in un dato momento storico.

Il ruolo dello psicologo

La conclusione, per chi opera nel campo, è rassicurante: il valore diagnostico del danno esistenziale non viene intaccato nei casi in cui esso realmente sussiste. Cambia la collocazione giuridica (ricondotta all’interno della valutazione complessiva del danno biologico e dei diritti inviolabili) ma non la possibilità di riconoscerlo e valutarlo.

Ed è proprio qui che emerge una domanda cruciale: da chi deve essere valutato il danno esistenziale, se non da psicologi e psichiatri dotati di adeguata esperienza e capacità psicodiagnostica? Perché dietro le categorie giuridiche ci sono sempre persone reali, la cui sofferenza va accertata con competenza e rigore. La tutela esistenziale, in definitiva, resta garantita, con il limite invalicabile della lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile e della serietà del pregiudizio.

Domande frequenti

Il danno esistenziale è stato abolito?

No. La sentenza del 2008 ha escluso che costituisca una categoria autonoma di danno, ma i pregiudizi “di tipo esistenziale” restano risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Cambia l’inquadramento giuridico, non la tutela sostanziale.

Quali danni sono risarcibili secondo questo principio?

Quelli derivanti dalla lesione di diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione: il diritto alla salute (danno biologico), i diritti inviolabili della famiglia (come la perdita del rapporto parentale) e i diritti alla reputazione, all’immagine, al nome e alla riservatezza.

Cosa cambia per il danno da demansionamento?

Nulla nella sostanza. Resta valida la definizione di un pregiudizio oggettivamente accertabile che altera abitudini di vita e assetti relazionali. Si fonda sull’obbligo del datore di tutelare integrità fisica e personalità morale del lavoratore, diritti costituzionalmente protetti.

Perché conta la “gravità dell’offesa”?

Perché il risarcimento richiede che la lesione superi una soglia minima di offensività e il pregiudizio sia serio. È un bilanciamento tra solidarietà verso la vittima e dovere di tolleranza nella convivenza sociale: i pregiudizi futili non sono risarcibili.

La sentenza delle Sezioni Unite del 2008 ha escluso il danno esistenziale come categoria autonoma, ma non lo ha cancellato: i pregiudizi di tipo esistenziale restano risarcibili se conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. La sentenza ha avuto anche un effetto positivo, filtrando le richieste basate su danni futili o presunti. Restano tutelati salute (danno biologico), diritti della famiglia, reputazione, immagine, nome e riservatezza. In ambito lavorativo resta valida la definizione di danno da demansionamento come pregiudizio oggettivamente accertabile che altera abitudini e relazioni, con possibile estensione ai familiari. Il limite è la gravità dell’offesa, che bilancia solidarietà e tolleranza. Il valore diagnostico resta intatto: a valutarlo devono essere psicologi e psichiatri con adeguata competenza psicodiagnostica.
Resta aggiornato. Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i prossimi approfondimenti via email. Presto saremo anche sui canali social: continua a seguirci.