Il criterio di partenza
Il testo enuncia una regola sensata: nella mediazione familiare si evita di norma il coinvolgimento diretto dei figli, salvo che siano loro stessi a chiedere di essere ascoltati.
E individua la ragione della cautela: vanno tenuti fuori dalle questioni pratiche, legali ed economiche, che devono restare responsabilità dei genitori.
Perché la distinzione è decisiva
Vale la pena esplicitarla, perché è il punto su cui si commettono più errori.
Un bambino coinvolto nelle decisioni si trova in una posizione insostenibile: qualunque preferenza esprima, sceglie tra due persone che ama. E quella scelta produce senso di colpa indipendentemente da come vada a finire.
Peggio ancora quando la richiesta è indiretta, quando cioè un genitore chiede al figlio di confermare una versione, o gli riferisce ciò che l’altro ha detto.
Il testo lo formula bene osservando che parte del lavoro consiste nella ri-attribuzione delle responsabilità: la separazione è una decisione degli adulti, e i suoi termini vanno stabiliti da loro.
Ma essere ascoltati è un diritto
Va aggiunto un elemento che il testo non menziona e che rende la questione meno discrezionale.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia riconosce al minore capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione in ogni procedimento che lo riguardi, e stabilisce che quell’opinione debba essere presa in considerazione in rapporto all’età.
L’ordinamento italiano ha recepito questo principio: l’ascolto del minore è previsto e in molti casi obbligatorio.
La distinzione da tenere ferma è quella già formulata altrove: la volontà del minore va ascoltata e riferita come tale; la valutazione del suo interesse è un’altra cosa, e spetta agli adulti motivarla.
L’osservazione più importante
Il testo contiene un passaggio che vale l’intero articolo: spesso la richiesta di essere ascoltati è una richiesta di accoglienza, più che un modo per rendersi attivi nelle decisioni.
È un’osservazione clinicamente esatta e generalizzabile.
Chi chiede di parlare, in un momento difficile, non sta quasi mai chiedendo di decidere. Sta chiedendo che la propria esistenza venga riconosciuta in una vicenda che lo travolge.
È anche la ragione per cui rispondere a quella richiesta con informazioni pratiche (spiegare come funzionerà, dove si abiterà, quali giorni) soddisfa solo in parte: risponde a una domanda che non è stata posta.
La tecnica descritta
Il disegno condiviso consiste nel far realizzare a genitori e figli, insieme e su indicazione del mediatore, un disegno che li rappresenti tutti in determinate situazioni.
L’incontro viene registrato, previa autorizzazione scritta, e i genitori ricevono successivamente (non in presenza dei bambini) osservazioni su cui riflettere.
Perché può funzionare
Il testo attribuisce l’effetto al fatto che disegnare consenta di attingere alla sfera emotiva svelando bisogni reali. È una formulazione da precisare.
Il valore della tecnica non sta nel contenuto del disegno, ma nel fatto che si tratti di un’attività congiunta.
Due genitori in conflitto, posti nella condizione di dover realizzare qualcosa insieme ai figli, si trovano per la prima volta da tempo a cooperare su un compito. E il compito, essendo estraneo alla materia del contendere, non offre appigli per riprendere la discussione.
C’è poi un secondo effetto, che il testo coglie bene: gli adulti osservano i figli mentre disegnano, e vedono come si comportano, chi cerca di accontentare entrambi, chi si ritira, chi cerca di far riconciliare.
Quella osservazione diretta ha un impatto che nessuna descrizione verbale produce, ed è probabilmente ciò che il testo registra quando nota che dopo quell’incontro le coppie negoziano più rapidamente.
Una cautela necessaria
Va detto con chiarezza ciò che il testo lascia implicito: il disegno non è uno strumento diagnostico.
L’interpretazione di elementi grafici (dimensioni delle figure, colori, posizioni, elementi assenti) come indicatori di stati psicologici specifici non ha validità dimostrata, e produce con facilità conclusioni errate.
La distinzione è netta: osservare come una famiglia interagisce mentre disegna è un’osservazione legittima e informativa; interpretare il prodotto finale come rivelatore di contenuti nascosti non lo è.
È una precisazione che protegge anche il mediatore: le osservazioni restituite ai genitori dovrebbero riguardare comportamenti osservabili, non significati attribuiti.
Il limite della riservatezza
Il testo afferma che, se i bambini chiedono che quanto detto resti segreto, il mediatore rispetterà la loro volontà.
Il principio è corretto e va precisato in un punto che non ammette eccezioni.
La riservatezza si ferma davanti a elementi che facciano temere per l’incolumità del minore. In quel caso esistono obblighi di segnalazione che prevalgono su qualunque promessa.
Ne discende un’indicazione pratica: la promessa va formulata fin dall’inizio nei termini corretti, che quanto detto non verrà riferito ai genitori, salvo che riguardi qualcosa che potrebbe fargli del male.
Promettere una riservatezza assoluta e poi doverla infrangere produce, in un bambino, un tradimento in più.
Domande frequenti
I figli vanno coinvolti nelle decisioni della separazione?
No. Vanno tenuti fuori dalle questioni pratiche, legali ed economiche: chiedere una preferenza li obbliga a scegliere tra due persone che amano, con senso di colpa comunque vada.
Perché chiedono di essere ascoltati?
Quasi sempre non per decidere ma per essere riconosciuti in una vicenda che li travolge. Rispondere con informazioni pratiche soddisfa solo in parte, perché risponde a un’altra domanda.
Perché il disegno condiviso funziona?
Non per ciò che il disegno rivela, ma perché è un’attività congiunta su un compito estraneo al conflitto, e perché consente ai genitori di osservare come i figli si comportano tra loro.
Si può promettere riservatezza a un bambino?
Sì, ma nei termini corretti: quanto detto non verrà riferito, salvo che riguardi qualcosa che potrebbe fargli del male. Promettere una riservatezza assoluta e poi infrangerla aggiunge un tradimento.