Psicologia del Lavoro e Organizzazioni

Abuso della Professione di Psicologo

Una sentenza di condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo ha acceso un dibattito che dura da anni. Ma letta per intero, quella pronuncia dice qualcosa di più interessante di quanto i titoli abbiano riportato: definisce con precisione dove finisce il counseling e dove comincia la psicoterapia. L’articolo analizza una vicenda giudiziaria e riporta […]

Psicolab — Abuso della Professione di Psicologo
Una sentenza di condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo ha acceso un dibattito che dura da anni. Ma letta per intero, quella pronuncia dice qualcosa di più interessante di quanto i titoli abbiano riportato: definisce con precisione dove finisce il counseling e dove comincia la psicoterapia.
L’articolo analizza una vicenda giudiziaria e riporta l’opinione dell’autrice; non costituisce consulenza legale. Va inoltre precisato che l’identità di genere non è un disturbo psichico: nel caso descritto il problema non era la condizione della persona assistita, ma la mancanza di qualifiche professionali adeguate a un percorso di quel tipo. Per l’accompagnamento di minori in questi percorsi esistono servizi specialistici dedicati.

Cosa dice davvero la sentenza

La pronuncia riguarda la condanna di un counsellor per esercizio abusivo della professione, in concorso con uno psicologo, ai sensi della norma penale che punisce l’esercizio di una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

L’autrice, laureata in giurisprudenza, invita però a leggere il provvedimento per intero e non solo nei passaggi ripresi dai comunicati.

Alcune precisazioni tecniche ridimensionano la portata definitiva del caso: si tratta di una pronuncia di primo grado e dunque appellabile; furono riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, sulla base di una valutazione favorevole sulla condotta futura; fu inoltre concessa la non menzione nel casellario giudiziale.

I cinque elementi critici del caso

Ciò che rese la situazione grave non fu l’attività di counseling in sé, ma una combinazione di fattori specifici.

  • La persona assistita era minorenne, poco più che quindicenne, e stava attraversando un percorso complesso relativo alla propria identità: una situazione che richiede competenze specialistiche e un’équipe qualificata.
  • Alla domanda esplicita del padre su quali qualifiche possedesse, il professionista fornì rassicurazioni senza precisare di non essere psicologo. È il nodo centrale: l’omissione può assumere rilievo giuridico, e sul piano etico il non dichiarare la propria qualifica è di per sé grave.
  • Gli incontri si svolgevano nello studio dello psicologo: un contesto che comunicava una natura clinica dell’intervento.
  • La durata: due incontri a settimana protratti per un anno.
  • Il lessico: nel lavoro con l’équipe si parlava di “andamento della terapia”.

Sono cinque elementi che, insieme, configurano non un’attività di counseling ma qualcosa di diverso.

Un caso singolo non è una categoria

L’autrice riporta un’osservazione efficace di Tommaso Valleri: se una persona che esercita un qualsiasi mestiere viene condannata per esercizio abusivo della professione di psicologo, ciò non significa che tutti coloro che svolgono quel mestiere siano abusivi, significa che quella persona ha abusato di un’altra professione.

Un tribunale, in altre parole, non stabilisce con una sentenza che una certa attività sia da quel momento illecita: accerta che un singolo soggetto ha commesso un abuso.

L’osservazione serve a rompere uno schema diffuso, quello per cui chi svolge professioni di ascolto o facilitazione sarebbe automaticamente uno “psicologo mancato” che imita il lavoro altrui.

Con un’annotazione ironica ma pertinente: capita che persone di altri mestieri (chi lavora a contatto con il pubblico in contesti di cura personale) svolgano di fatto un lavoro di ascolto e conforto. Considerarlo abuso di professione porterebbe a conclusioni assurde.

La definizione che la sentenza fornisce

Il passaggio più utile del provvedimento è quello in cui il giudice definisce il counseling sulla base della letteratura.

Viene descritto come un’attività professionale basata su interventi di comunicazione interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita per problemi specifici in ambiti specifici.

La figura professionale corrispondente (secondo la definizione richiamata) ha seguito un percorso formativo almeno triennale presso scuole di formazione riconosciute, ed è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali che non comportino una ristrutturazione profonda della personalità.

È un riconoscimento importante: la sentenza non nega l’esistenza legittima di quella professione, ne traccia i confini.

La distinzione con la psicoterapia

Il criterio fornito è netto:

  • la psicoterapia opera sulla patologia, mirando alla guarigione;
  • il counseling è centrato sulla promozione della salute, sulla prevenzione del disagio e sul recupero delle risorse necessarie a orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà.

Chi si rivolge a un counsellor ha bisogno di un supporto immediato per attraversare un momento difficile.

Da questo discende il criterio più operativo dell’intera sentenza: nel counseling è difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo, perché un intervento di quel tipo è caratteristico della psicoterapia.

Le indicazioni pratiche

La durata

L’autrice riporta l’ordine di grandezza indicato nella formazione: tra i dieci e i venti incontri complessivi.

E aggiunge due regole operative importanti. Se l’obiettivo non viene raggiunto perché la persona, pur possedendo le risorse necessarie, non vi attinge, è doveroso interrompere. E se emergono situazioni critiche o di natura clinica, occorre indirizzare a uno psicologo o a un medico per la valutazione.

È il punto che qualifica un professionista serio: riconoscere quando la propria competenza finisce.

Il linguaggio

La terminologia non è un dettaglio formale, perché comunica la natura della relazione. Chi opera correttamente:

  • parla di clienti, non di pazienti o assistiti;
  • parla di incontri o sessioni, non di sedute;
  • non formula diagnosi;
  • non prescrive né invita a sospendere terapie in corso.

Il compito è invece motivare e facilitare l’accesso alle proprie risorse per raggiungere, gradualmente, un obiettivo specifico e circoscritto.

Il criterio di “ecologicità”

Un ultimo elemento interessante: l’obiettivo dovrebbe essere ecologico, cioè valorizzare la vita della persona senza produrre danni a chi le sta accanto.

L’esempio proposto è chiaro: se un genitore si ponesse un obiettivo che trascura completamente le conseguenze su chi vive con lui, quell’obiettivo non potrebbe essere considerato tale.

La conclusione

La responsabilità, sostiene l’autrice, ricade su chi opera nelle professioni di ascolto: attenersi alle proprie competenze e rispettare i limiti derivanti dalla formazione ricevuta.

È l’unico modo per non danneggiare i molti professionisti che lavorano con serietà, e per mantenere distinti settori che devono restare tali.

Domande frequenti

La sentenza dichiara illegittimo il counseling?

No, al contrario: ne fornisce una definizione e ne riconosce l’esistenza professionale, tracciandone però i confini. Accerta un abuso commesso da un singolo soggetto, non l’illiceità di un’intera attività.

Qual è la differenza tra counseling e psicoterapia?

La psicoterapia opera sulla patologia mirando alla guarigione; il counseling è centrato sulla prevenzione del disagio e sul recupero delle risorse per affrontare difficoltà temporanee, senza ristrutturazioni profonde della personalità.

Quanto dovrebbe durare un percorso di counseling?

Indicativamente tra i dieci e i venti incontri. Percorsi molto numerosi e protratti nel tempo sono, secondo la sentenza, caratteristici della psicoterapia.

Quali sono gli elementi che hanno reso grave quel caso?

La minore età della persona assistita, la mancata dichiarazione della propria qualifica a fronte di una domanda esplicita, la sede clinica degli incontri, la loro durata annuale e l’uso di un lessico terapeutico.

Una sentenza di primo grado per esercizio abusivo della professione di psicologo ha acceso il dibattito sul counseling, ma letta per intero fa qualcosa di più utile: definisce i confini tra le due attività. La psicoterapia opera sulla patologia; il counseling sulla prevenzione e sul recupero delle risorse in difficoltà temporanee, senza ristrutturazioni profonde della personalità. Da qui il criterio più operativo: percorsi numerosi e protratti sono caratteristici della psicoterapia. Ciò che rese grave quel caso specifico fu la combinazione di cinque elementi, minore età, mancata dichiarazione della qualifica a fronte di domanda esplicita, sede clinica, durata annuale, lessico terapeutico. Un abuso individuale, non la condanna di una professione.
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